Descrizione
Comunicazione persone alloggiate art. 109 del TULPSIl Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (cosiddetto decreto salva-Italia) ha introdotto delle novità anche in materia delle comunicazioni che i gestori di strutture ricettive sono tenuti ad effettuare all’autorità di pubblica sicurezza. L’art. 40, comma 1 di tale Decreto ha infatti semplificato gli adempimenti cui sono tenuti i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (AGRITURISMI, B&B, APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO, COUNTRY HOUSE ECC.) per la registrazione dei clienti.
L’art. 40, comma 1 sostituisce il comma 3 dell’art. 109 del TULPS. La nuova norma stabilisce che entro le 24 ore successive all’arrivo i gestori delle strutture ricettive devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
L’art. 40, comma 1 sostituisce il comma 3 dell’art. 109 del TULPS. La nuova norma stabilisce che entro le 24 ore successive all’arrivo i gestori delle strutture ricettive devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 18/09/2012 12:25:06