Permesso di Costruire (PdC)

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

La domanda di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Descrizione

Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:

1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:
-la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
-gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
-l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
-l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
-gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
-la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).

Come fare

Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc).
Dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente.
Il ritiro del permesso avviene solo in modalità telematica, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.
La richiesta deve essere inoltrata tramite il MUDE.

Cosa serve

La documentazione necessaria prevista ai sensi DPR 380/2001 e smi.

Cosa si ottiene

Si ottiene il titolo abilitativo per l'intervento edilizio richiesto.

Tempi e scadenze

Il PDC ha validità di 3 anni dalla data di inizio lavori.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tecnico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO PDC.pdf [.pdf 163,48 Kb - 11/07/2023 - 08/09/2023]

Contatti

Tecnico

via Giovanni Falcone n°7 - Front

011 9251510

tecnico@comune.front.to.it

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 23/12/2024 12:12:01

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