Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Tassa Rifiuti.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Descrizione
La TARI ("Tassa Rifiuti") è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147, che istituisce all'articolo 1, comma 639 e seguenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende IMU - TARI – TASI.
La TARI è in vigore dal 1º gennaio 2014 con contestuale soppressione della TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui aree commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
La TARI è in vigore dal 1º gennaio 2014 con contestuale soppressione della TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui aree commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Come fare
La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall’utente all’ufficio tariffa della società SIA di Ciriè (gestore del servizio) o all’ufficio anagrafe del comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna a mani allo sportello, compilando l’apposito modulo scaricabile in questa sezione o disponibile presso gli sportelli fisici.
Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile. Ai fini della decorrenza dell’obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile ai sensi della disciplina tributaria TARIP contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell’attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, salvo ove diversamente specificato.
Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini sopra specificati.
La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il termine sopra indicato. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l’obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l’obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa.
Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile. Ai fini della decorrenza dell’obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile ai sensi della disciplina tributaria TARIP contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell’attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, salvo ove diversamente specificato.
Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini sopra specificati.
La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il termine sopra indicato. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l’obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l’obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa.
Cosa serve
Per la compilazione della Dichiarazione TARI è necessario essere in possesso dei dati catastali degli immobili detenuti/occupati.
Cosa si ottiene
Servizio di raccolta settimanale/quindicinale, porta a porta, dei rifiuti prodotti (organico, plastica, metallo, carta, vetro e indifferenziato).
Tempi e scadenze
La dichiarazione deve essere presentata dall’utente all’ufficio tariffa della società SIA di Ciriè o all’ufficio anagrafe del comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, di variazione o di cessazione.
L'iscrizione rimane valida sino alla dichiarazione di variazione/cessazione.
L'iscrizione rimane valida sino alla dichiarazione di variazione/cessazione.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/05/2024 17:50:15
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